CONSIGLIO
PASTORALE AFFARI ECONOMICI

Il Consiglio Pastorale per gli affari Economici della
Parrocchia (C.P.A.E.), costituito dal Parroco in
attuazione al can.537 del Codice di Diritto Canonico,è l’organo di partecipazione dei fedeli alla
gestione economica della
Parrocchia.
Il C.P.A.E. ha i seguenti
scopi:
1)
Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio
preventivo della Parrocchia,elencando le voci di spesa
prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi
mezzi di copertura.
2)
Approvare,
alla fine di ciascuno esercizio,previo esame dei libri
contabili e della relativa documentazione,il
rendiconto consuntivo.Il Consiglio Pastorale Affari
Economici è composto dal Parroco,che di diritto
ne è il Presidente e da almeno tre fedeli laici,nominati dal
Parroco,sentito il parere del Consiglio Pastorale o,in sua mancanza,di persone
mature e prudenti;i Consiglieri devono essere eminenti
per integrità morale,attivamente inseriti
nella vita parrocchiale,capaci di valutare le scelte economiche con lo
spirito ecclesiale e possibilmente esperti
in economia. Durano in carica tre anni e il loro mandato può
essere rinnovato.Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i
congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o
affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con
COMPONENTI
|
COGNOME |
NOME |
TELEFONO |
|
FILICE |
IRMA |
3382536711 |
|
LUPIA |
UBALDO |
0984965688 |
|
MASTROIANNI
|
RITA |
0984965367 |
|
PASCUZZO |
MARIA
LUISA |
0984965424 |
|
VENNERI
|
CANDIDO |
0984965183 |

|
STATUTO
COSTITUTIVO DEL CONSIGLIO
AFFARI ECONOMICI DELLA
PARROCCHIA S. MARIA DEL
CARMINE DI PARENTI |
Oggi 7 del mese di luglio
dell’anno 1987 nella sede della Parrocchia di S. Maria del Carmine in
Parenti e’ costituito il Consiglio Parrocchiale
per gli affari economici. Questo statuto,composto da
12 articoli,è stato approvato dal Vescovo in data 21 luglio 1987.
Art.1
Natura.
Il Consiglio
Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia S. Maria del Carmine in
Parenti,costituito dal Parroco in attuazione del can.537 del CIC,è l’organo di collaborazione dei
fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.
Art.2
Fini.
A- coadiuvare il
Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia,elencando le voci di spesa prevedibile per i vari settori
di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
B- approvare alla
fine di ciascun esercizio,previo esame dei libri
contabili e della relativa documentazione,il rendiconto consuntivo;
C- verificare per
quanto attiene agli aspetti economici,l’applicazione
della convenzione prevista dal can. 520,comma secondo,per le Parrocchie
affidate ai Religiosi;
D- esprimere il
parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
E- curare l’aggiornamento
annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia,il deposito dei relativi atti
e documenti presso
Art.3
Composizione.
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco,che
di diritto ne è il Presidente,dai Vicari parrocchiali e da almeno tre
fedeli nominati dal Parroco,sentito il parere del Consiglio Pastorale o,in sua
mancanza,di persone mature,attivamente inseriti nella vita parrocchiale,capaci
di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti
in diritto o in economia. I loro nominativi devono
essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro
insediamento.
I membri del C .P.
A. E. durano in carica tre anni ( o cinque anni ) e il loro mandato può
essere rinnovato..Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono
essere revocati se non per gravi e documentati motivi.
Art.4
Incompatibilità.
Non possono essere nominati membri del C. P .A. E. i
congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di
affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.
Art.5
-Presidente del C.P.A.E.
Spetta al
Presidente: a-La convocazione e
b-La fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna
riunione.
c-La Presidenza delle riunioni.
Art.6
Poteri del Consiglio.
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei
fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al
can.212,§3.
Il Parroco ne
ricercherà e ne ascolterà attentamente
il parere,non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà
ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della
Parrocchia. Ferma resta,in ogni caso, la legale
rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al
Parroco il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma
del can.532.
Art.7
Riunioni del Consiglio.
Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al
trimestre,nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno,o che ne
sia fatta a quest’ultima richiesta da almeno
due membri del Consiglio.Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario,su invito del Presidente,anche altre persone in
qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a
verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.
Art.8-
Vacanza dei seggi nel Consiglio.
Nei casi di morte,di dimissioni,di revoca o di permanente invalidità
di uno o più membri del C.P.A.E.,il Parroco
provvede,entro quindici giorni,a nominare i sostituti. I Consiglieri
così nominati
resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio
stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.
Art.9
Esercizio.
L’esercizio
finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31.12. di
ogni anno. Alla fine di ciascuno esercizio,e
comunque entro il 31 marzo successivo,il bilancio consuntivo,debitamente
firmato dai membri del Consiglio,sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo
Diocesano.
Art.10
Informazioni alla comunità
Parrocchiale.
Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il
bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità
parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e
delle uscite verificatesi nel corso dell’esercizio nonché il
rendiconto analitico dell’utilizzazione delle offerte fatte dai
fedeli,indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle
risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per
il sostentamento del clero parrocchiale.
Art.11
Validità delle sedute e verbalizzazione.
Per la
validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza
della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio,redatti
su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del
segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta
successiva.
Art.12-
Per tutto quanto
non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto
canonico.
Segue il timbro del
segretariato amministrativo interdiocesano e la firma di D. Gino Luberto, Vicario Episcopale.