CONSIGLIO PASTORALE AFFARI ECONOMICI

 

 

 

 

Il Consiglio Pastorale per gli affari Economici della Parrocchia (C.P.A.E.), costituito dal Parroco in attuazione al can.537 del Codice di Diritto Canonico,è l’organo di partecipazione dei fedeli alla gestione  economica della Parrocchia.

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

1)     Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia,elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura.

2)      Approvare, alla fine di ciascuno esercizio,previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione,il rendiconto consuntivo.Il Consiglio Pastorale Affari Economici è composto dal Parroco,che di diritto ne è il Presidente e da almeno tre fedeli laici,nominati dal Parroco,sentito il parere del Consiglio Pastorale o,in sua mancanza,di persone mature e prudenti;i Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale,attivamente inseriti nella vita parrocchiale,capaci di valutare le scelte economiche con lo spirito ecclesiale e possibilmente esperti  in economia. Durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

 

 

COMPONENTI

 

 

 

COGNOME

NOME

TELEFONO

FILICE

IRMA

3382536711

LUPIA

UBALDO

0984965688

MASTROIANNI

RITA

0984965367

PASCUZZO

MARIA LUISA

0984965424

VENNERI

CANDIDO

0984965183

 

 

 

 

 

STATUTO COSTITUTIVO

DEL CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

DELLA PARROCCHIA

S. MARIA DEL CARMINE DI

PARENTI

 

 

 

 

 

Oggi 7 del mese di luglio dell’anno 1987 nella sede della Parrocchia di S. Maria del Carmine in Parenti e’ costituito il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici. Questo statuto,composto da 12 articoli,è stato approvato dal Vescovo in data 21 luglio 1987.

Art.1

Natura.

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia S. Maria del Carmine in Parenti,costituito dal Parroco in attuazione del can.537 del CIC,è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

Art.2

Fini.

 

A- coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia,elencando le voci di spesa prevedibile per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;

B- approvare alla fine di ciascun esercizio,previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione,il rendiconto consuntivo;

C- verificare per quanto attiene agli aspetti economici,l’applicazione della convenzione prevista dal can. 520,comma secondo,per le Parrocchie affidate ai Religiosi;

D- esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;

E- curare  l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia,il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana ( can.1284,§ 2, n.9 ) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art.3

Composizione.

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco,che di diritto ne è il Presidente,dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli nominati dal Parroco,sentito il parere del Consiglio Pastorale o,in sua mancanza,di persone mature,attivamente inseriti nella vita parrocchiale,capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del C .P. A. E. durano in carica tre anni ( o cinque anni ) e il loro mandato può essere rinnovato..Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Art.4

Incompatibilità.

Non possono essere nominati membri del C. P .A. E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Art.5

-Presidente del C.P.A.E.

Spetta al Presidente: a-La convocazione e la Presidenza del C.P.A.E.

                                        b-La fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione.

                                        c-La Presidenza delle riunioni.

Art.6

Poteri del Consiglio.

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can.212,§3.

Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere,non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia. Ferma resta,in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can.532.

Art.7

Riunioni del Consiglio.

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al trimestre,nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno,o che ne sia fatta a quest’ultima richiesta da almeno due membri del Consiglio.Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario,su invito del Presidente,anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art.8-               

 Vacanza dei seggi nel Consiglio.

Nei casi di morte,di dimissioni,di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E.,il Parroco provvede,entro quindici giorni,a nominare i sostituti. I Consiglieri così nominati  resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art.9

Esercizio.

L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31.12. di ogni anno. Alla fine di ciascuno esercizio,e comunque entro il 31 marzo successivo,il bilancio consuntivo,debitamente firmato dai membri del Consiglio,sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo Diocesano.

Art.10

Informazioni alla comunità Parrocchiale.

Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell’esercizio nonché il rendiconto analitico dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli,indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art.11

Validità delle sedute e verbalizzazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio,redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.

Art.12-

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.  

Segue il timbro del segretariato amministrativo interdiocesano e la firma di D. Gino Luberto, Vicario Episcopale.